Le comunità energetiche e l'autoconsumo collettivo


Il decreto MISE Individua le tariffe che premiano gli impianti da fonti rinnovabili inseriti nelle comunità energetiche e detraibili con il Superbonus


Nella Gazzetta Ufficiale n. 285 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto MISE con  per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili“.




Esso si applica alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche rinnovabili realizzate con impianti a fonti rinnovabili

,La tariffa incentivante per un periodo di 20 anni si configura con un premio pari a:


100 €/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo;
110 €/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica rinnovabile.


L’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE fermo restando l’obbligo di cessione previsto per l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Super Bonus


L’assist del superbonus 110%

"Già con il decreto rilancio, come detto, sono stati introdotte delle forme di incentivo nonché la cumulabilità con il superbonus 110% entro certe soglie. Il provvedimento ha infatti stabilito che per i condomini che realizzano una comunità rinnovabile l’esercizio di impianti fino a 200 kW non costituisce «attività commerciale abituale». In pratica, la realizzazione di impianti a fonte rinnovabile (fotovoltaico ma non solo), contestuale alla realizzazione degli interventi coperti dall’agevolazione prevista dal governo, può accedere al superbonus per i primi 20 kilowatt (ma comunque fino ai 200 kW previsti dal Milleproroghe), mentre per la potenza residua la detrazione è quella ordinaria del 50 per cento.Il tutto, però, entro una spesa massimo di 96mila euro per l’intero impianto." (
fonte sole 24 ore) 

Secondo le norme gli impianti di produzione dell’energia devono avere potenza inferiore ai 200 kW; la condivisione dell’energia deve avvenire attraverso la rete elettrica esistente; l’impianto deve essere connesso alla rete elettrica a bassa tensione, attraverso la medesima cabina di trasformazione MT/BT. In sostanza l’energia prodotta deve essere nelle immediate vicinanze dell’impianto, per cui gli autoconsumatori di energia rinnovabile devono trovarsi nello stesso edificio, nello stesso stabile, o codominio, o comunque nelle vicinanze.


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